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D.P.C.M. 25/01/2008Art.1 - Costituzione. E' costituita una Fondazione denominata «Istituto tecnico superiore per » (Indicare il settore di riferimento: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione) con sede nella provincia di Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue. Art. 2 - Finalità. In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi: assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n.40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: (ad esempio, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali) . Art. 4 - Patrimonio. Il patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti; -dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; -da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici. Art. 5 - Fondo di gestione. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da: - ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attua zione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Art. 6 - Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 7 - Membri della Fondazione. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti. Fondatori. Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione: ... (istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in rela zione all'art. 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione); ... (struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione); ... (impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l'istituto tecnico superiore); ... (dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica ); ... (Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana). ... altri ( in relazione alle indicazioni delle Regioni Possono divenire Fondato ri, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. Partecipanti. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione: 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita an nualmente dal Consiglio di indirizzo; 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi; 3) con attività professionali di particolare rilievo. Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto. Art. 8 - Esclusione e recesso. Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; -condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -apertura di procedure di liquidazione; -fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Art. 9 - Organi della Fondazione. Gli organi della Fondazione sono: il Consiglio di indirizzo la Giunta esecutiva il Presidente il Comitato tecnico-scientifico l'Assemblea di partecipazione il Revisore dei conti Art. 10 - Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori. La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva. Il Consiglio, in particolare: - stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto; -stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7; -nomina due componenti della Giunta esecutiva; nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico; nomina il Revisore dei conti; -approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva; -approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva; delibera in ordine al patrimonio della Fondazione; -svolge le ulteriori funzioni statutarie. A maggioranza assoluta, delibera: -la nomina del Presidente della Fondazione; -l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art.7; -eventuali modifiche del presente Statuto; -lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. Art. 11 - Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. Art. 12 - Giunta esecutiva. La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva. I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. |
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